3. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell’ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono apposite garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonché l’assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 2 – Associazioni professionali
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del Consumo, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle Associazioni è vietata l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti iscritti alle associazioni non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità.
2. Il responsabile legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite sul sito.
Art. 5 – Contenuti degli elementi informativi
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) eventuali requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai v titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo, all’indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
a) codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) il possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’articolo 2, comma 4.
Art. 6 – Auto-regolamentazione volontaria
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2 comma 4, della presente legge;
e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
Art. 8 – Validità dell’attestazione
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestato ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
Art. 9 – Certificazione di conformità a norme tecniche UNI
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.